C O M U N E D I B R O N T E

 

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

I. Il Comune di BRONTE, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149,

lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs.

446/1997 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo,

sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del

titolare del relativo atto di concessione.

Art. 2 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Bronte ai sensi dell'art.

63 del Decreto legislativo 15.12.1997 n 446.

II. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono su suolo,

soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del

Comune.

III. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade

statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di

Bronte individuati a norma dell'art. I comma 7, del Decreto Legislativo

30.04.1992, n. 285.

IV. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da

servitù di pubblico passaggio

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I. Principi generali.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

I. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato

purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso

sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione

comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta

dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente

regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva

comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato, salvo

quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi

di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna

personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno

due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

II. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di

interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché

dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto

il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere

all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve

intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al

Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo

direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà

essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 26.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a

quanto disposto al riguardo dal nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

I. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente,

spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato

purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita

domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita

all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

II. Le domande finalizzate alle occupazioni disciplinate dall’art. 31 comma 3 e

dall’art. 32 sono redatte in carta semplice.

II. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il

codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di

occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della

stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le

modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine

legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di

sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune,

nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

III. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il

richiedente e tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i

dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il

rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990.

IV. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia

corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da

disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale

e del posizionamento dell'ingombro.

V. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere

la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede

entro il termine stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

I. Il Comando di Polizia Municipale è l’ufficio competente al rilascio di tutte

le autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico ad eccezione di quelle

inerenti le attività di commercio, ossia mercato settimanale e fiere varie, la

cui competenza è dell’Ufficio Commercio del Comune. L'Ufficio competente,

accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un

provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad

occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione,

la misura dello spazio di cui e consentita l'occupazione, nonché le condizioni

alle quali e subordinata la concessione o autorizzazione e l'entità del canone

dovuto. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni

permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

II. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per

l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata

all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro

7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad

abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento

dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il

mancato tempestivo ritiro dell'atto e dipeso da cause di forza maggiore o da

gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente

rilasciata a sanatoria.

III. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì

all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a

quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle

caratteristiche della concessione od autorizzazione.

IV. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27

comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle

opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal

competente ufficio comunale;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità

di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali e subordinato il rilascio

dell'atto ampliativo.

V. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o

molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della

concessione o autorizzazione.

VI. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non

venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà

l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la

rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo

pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

VII. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione

costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992

n. 285 e successive modificazioni) e' fatta salva l'osservanza delle

prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione

e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni

caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di

intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

VIII. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione

l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti

definitivi di carattere tributario ed extratributario.

IX. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve

essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art 7 - Durata dell'occupazione.

I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del

rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore

all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata,

indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque

non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa

dell'area.

Art. 8 - Occupazioni abusive.

I. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate

abusive.

II. Sono altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con

uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello

previsto dalla concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia

intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca

o di estinzione della concessione medesima.

III. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione

delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la

rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il

Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati

e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non,

che ne derivassero.

IV. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di

cui al successivo art. 33 - si applica la tariffa base di occupazione suolo,

soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza

agevolazioni, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima

fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal 1 giorno del mese

in cui è stata accertata.

Capo II. Prescrizioni tecniche.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

I. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il

suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel

provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le

modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali

negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.

I. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori

dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di

occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle

relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando

ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale

termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle

relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

I. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la

manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di

occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione

all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

I. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi,

scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8

metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc.,

e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono

soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni

occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di

manutenzione o di allestimento, sempre ché non abbiano durata superiore a 6 ore

e ai sensi del l'art. 32, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che

per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Municipale, come

previsto dal precedente art. 3.

II. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni,

pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al

presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a

richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono

indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza

e viabilità.

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

I. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti

di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la

cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di

cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento

dell'occupazione.

II. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti

alla vigilanza: l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo

pubblico o copia autentica degli stessi.

III. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di

ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i

rifiuti.

IV. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla

pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso

dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della

stessa a proprie spese.

V. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del

canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

I. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa,

delle condizioni previste nell'atto rilasciato:

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di

occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto

con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione

senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel

caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di

occupazione temporanea;

e) il mancalo pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché

di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della

concessione e/o autorizzazione.

II. La casistica suindicata sub d) si intende applicabile alla fattispecie di

natura commerciale fatta salva in questo contesto la prevalenza dell'attività

commerciale autorizzata.

Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

I. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono

sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse: la concessione

del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici

servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque

dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

I. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla

scadenza.

II. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare

l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della

concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza,

domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga

del l'occupazione.

III. Nei casi di cui al comma II si applica comunque per ogni proroga la tariffa

iniziale dell'occupazione prescindendo dal periodo di precedente occupazione.

IV. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di

altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio

del provvedimento di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

I. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi,

condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende, i

faretti e le vetrinette degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere

da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici

servizi sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla

lunghezza in metri quadrati o in metri lineari. Per le occupazioni realizzate

dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell’entrata in vigore del

presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all’art.

47 del D. Lgs. 507/93, ricondotto all’unità di misura sopraindicata.

II. L’Unità Operativa "Servizio Urbano" detta le prescrizioni relative alla posa

di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime,

l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo il tipo dei loro sostegni, la

qualità dei conduttori etc.

III. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza

dell'arredo urbano, l’Unità Operativa "Servizio Urbano" può disporre la

sostituzione delle tende, faretti, vetrinette costituenti queste occupazioni ove

non siano mantenute in buono stato.

Art.18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

I. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili

sono disciplinate dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle vigenti disposizioni

normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi carrabili.

I. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile o l'utilizzazione di un

accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada

(art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44

e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R.

16.09.1996, n. 610.

II. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme

legislative e regolamentari del codice della strada. Il canone per le

occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la

moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro

"convenzionale", va riferito, alla libera disponibilità dell'area antistante a

favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti

resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla

generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata - in forza della

concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi

che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del

sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso

pubblico dell'area antistante.

Art. 20 – Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti.

I. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la

superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella

corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal

provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni

realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei

nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio

II. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di

carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in

materia.

Art. 21 - Affissioni e pubblicità.

I. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto

di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

II. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi

pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle

dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall’atto di concessione,

per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

III. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici

con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia

Comunale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 22 – Spettacoli viaggianti

I. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e nell’esercizio

di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella

risultante dall’atto di autorizzazione, ai fini dell’applicazione del canone

viene calcolata in ragione del 50 % fino a mq. 100, del 25 % per la parte

eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq.

1.000 . Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate

con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

I. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme,

distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata

non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della

preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va

effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque

riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché

vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le

prescrizioni che verranno indicate dal Comando Vigili Urbani .

II. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di

biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel

rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo

del decoro e/o della viabilità.

Art. 24 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

I. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto

pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in

materia.

Art. 25 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

I. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale,

in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è

vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre

attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

II. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni

varie.

Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in

questione devono essere inoltrate almeno 5 giorni prima dell'inizio

dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

III. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche

le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di

esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

IV. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui

è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a

consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso

di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più

di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno

intercorrere almeno 100 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti

ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni

normative e regolamentari in materia.

V. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre

strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai

vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale Igiene, Mercati.

VI. Commercio nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella

risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori

commerciali.

VII. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale,

sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni

riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde

e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e

dell'arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative

vigenti.

VIII. E' in facoltà dell'Ente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali

che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata

autorizzata l'occupazione.

IX. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che

siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti

per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo

debito.

Art. 26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

I. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio

dell’attività edilizia la superficie computabile per la determinazione del

canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali

strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al

medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione

della superficie concessa per uso cantiere.

II. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di

Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni

suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi

dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo,

il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone

contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro

5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 27 - Norma di rinvio.

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e

specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Capo I. Modalità applicative

Art. 28 - Criteri di imposizione.

I. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al

pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

II. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo

il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione delle

tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in

relazione ai giorni di occupazione.

III. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale

insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due

categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta

classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente

regolamento.

IV. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in

metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono

calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni,

anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente, per ciascuna di

esse.

V. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo

del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del

maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene

stabilita la superficie su cui determinare il canone.

VI. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che

permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

VII. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo

cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata

la rinuncia stessa.

Art. 29 - Versamento del canone.

I. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in

autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni

eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica

soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero in quattro rate trimestrali di

eguale entità aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile – 31 luglio e

31 ottobre, qualora il canone da pagare ecceda £.3.000.000. In caso di scadenza

del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo

giorno lavorativo successivo.

II. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima

dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla

dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato

l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale,

ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

IV. Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di

parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre,

pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

V. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena

decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con

rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli

interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso

viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

VI. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire

superiori.

Art. 30 - Soggetto passivo.

I. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

II. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate

a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto

passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

III. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di

fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di

uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste

altresì solidarietà fra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di

fatto.

IV. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non

può essere applicato più di una volta.

Art. 31 - Riduzioni.

I. La tariffa per le occupazioni temporanee si applica in relazione alla ore di

effettiva occupazione.

II. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

hanno una riduzione del 90% sulle tariffe di cui alle deliberazioni consiliari

di approvazione tariffe del Canone O.S.A.P.

III. Il canone determinato con le modalità di cui all’art. 36 e seguenti, è

ridotto:

per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 90

%

per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90 %

per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 90 %

Art. 32 - Esenzioni.

I. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose,

assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di

vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è

consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in

occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose:

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno

per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti

infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi

o effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché non

siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori

facilmente movibili:

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.:

potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata

non superiore alle sei ore;

g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.),

non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non

superiore a sei ore:

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

j) occupazioni con griglie lucernai e vetrocementi;

k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di

carattere stabile;

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade

statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del

centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

m) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di

pubblici servizi;

o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto

pubblico (taxi);

p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico,

purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario

non ecceda £. 10.000;

r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro

consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo

ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti

ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917,

per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e

ricerca scientifica;

s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi

pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione

stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata

pertinenza, e le aste delle bandiere;

t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto

pubblico di linea in concessione;

u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita

nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei

veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia

prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita

al Comune al termine della concessione medesima;

w) occupazioni di aree cimiteriali;

x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono

poste;

y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché

la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni

alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità

ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.

z) occupazioni effettuate da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

(ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 a condizione che le

stesse risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il

Ministero delle Finanze.

Za) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

II. L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di

sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e

l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 33 - Sanzioni e contenzioso.

I. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti

l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15

giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della

concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi

moratori calcolati al tasso legale.

II. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con

l'eccezione di cui al successivo punto III, sono punite con l'applicazione della

sanzione amministrativa nella misura da £.100.000 a £.1.000.000 con l’osservanza

delle norme contenute nelle sezioni 1 e 2 della legge 12.11.1981 n. 689.

III. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono

punite con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal funzionario

responsabile della gestione del canone pari al 100 % dell'importo del canone

dovuto.

IV. L’infedele denuncia e punita con una sanzione amministrativa nella misura

del 50 % del maggiore tributo accertato.

L’omesso o tardivo versamento e punito con la sanzione del 30% della tassa

evasa.

Sulle somme versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori del 2,5% per

semestre compiuto.

V. Nel caso di occupazioni abusive il Comune provvede, entro il 31 dicembre del

terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere

presentata, a notificate avviso di accertamento .

E’ data facoltà al contribuente ad effettuare il versamento delle somme pretese

dall’Ente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento

beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quarto mediante l’istituto

dell’accertamento con adesione.

VI. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente codice

della strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine

alla realizzazione di occupazioni.

VII. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e

coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o

regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

VIII. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà

iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in

mora del debitore con intimazione scritta al versamento del canone dovuto.

IX. Contro gli atti emessi per la violazione del presente regolamento è ammesso

ricorso presso i competenti gradi della Giustizia Ordinaria.

Art. 34 – Diritto di interpello.

I. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro

centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito

all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di

suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza

non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

II. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento

alla questione posta dall'interpellante.

III. In merito alla questione di cui all’interpello non possono essere irrogate

sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla

risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine

di cui al comma I.

Art. 35 – Controlli

I. I componenti il Corpo di Polizia Municipale sono responsabili

dell’accertamento e delle mancate contravvenzioni al presente Regolamento. I

dirigenti degli Uffici Commercio, Tributi e Tecnico, hanno sempre la facoltà di

tutti i controlli che reputeranno necessari, richiedendo l’opera e l’assistenza

degli agenti di Polizia Municipale.

II. Copia di tutte le concessioni o autorizzazioni deve essere trasmessa

all’Ufficio Tributi, perché provveda, nei termini di legge alla riscossione del

canone dovuto.

Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 36 – Determinazione della misura di tariffa base.

I. Per le occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo e spazi pubblici la

misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è stabilita in L. 1.500.

II. Per le occupazioni temporanee anche non continuative, aventi durata non

inferiore al giorno, la misura di cui al comma I. moltiplicata per il

coefficiente di valutazione economica di cui al successivo punto IV e per le ore

di effettiva occupazione .

III. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa

annua per metro quadrato o lineare è determinata nella misura percentuale del

10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di

riferimento.

IV. Il coefficiente di valutazione economico dell’occupazione è il valore

attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la

misura base di tariffa fissata al precedente comma I.

La misura del canone è correlata:

- all’importanza della strada occupata come risulta dell’allegata

classificazione delle strade (sub A);

- dal valore economico dell’area stessa, anche in relazione alla specifica

tipologia di occupazione di cui al successivo art. 37 sulla tabella dei

coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività;

- alla durata dell’occupazione ed alle dimensioni della stessa;

- al sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione dello spazio da

parte del singolo.

Art. 37 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche

attività

Tipologia delle Occupazione I^ Categoria II^ Categoria III^ Categoria

Occupazioni generiche 1,20 0,95 0,80

Spazi soprastanti e sottostanti 1,10 1,05 1,00

Occupazioni con tende fisse e retrattili 0,56 0,48 0,45

Passi Carrabili 0,56 0,48 0,45

Distributori di carburanti 0,56 0,48 0,45

Occupazioni con cavi condutture ecc. 0,10 0,10 0,10

Occupazioni temporanee di suolo 2,88 2.52 2,00

Spettacolo Viaggiante 0,24 0,20 0,20

Occupazioni temp. sottosuolo e soprassuolo 1,40 1,20 1,20

Occupazioni con tende 1,00 0,88 0,80

Scavi sottosuolo 0,40 0,32 0,30

Mercato settimanale 0,72 0,64 0,60

Commercio su aree pubbliche 0,64 0,56 0,50

Attività edilizia 1,00 0,80 0,70

Impianti pubblicitari e parcheggi 0,60 0,50 0,45

Art. 38 – Criteri ordinari di determinazione del canone

I. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è

determinata come segue:

Occupazioni Permanenti

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di

importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui

alla tabella dell’art. 37. L’importo così ottenuto va ulteriormente

moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e successivamente per

365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, la misura del

canone è quella annuale per i giorni di effettiva occupazione.

Occupazioni temporanee

La tariffa base va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica

(C.V.E.) di cui all’art. 37. L’importo così ottenuto va ripartito a ore di

effettiva occupazione e moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari.

Art. 39 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

TARIFFA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

I Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - per mq e per anno

Categoria prima euro 28,93

Categoria seconda euro 22,90

Categoria terza euro 19,28

II Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo, per ogni mq e per anno

Categoria prima euro 26,51

Categoria seconda euro 25,31

Categoria terza euro 24,11

III Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per

ogni mq calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno:

Categoria prima euro 13,50

Categoria seconda euro 11,57

Categoria terza euro 10,85

IV Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli di accesso ai distributori di carburanti

ubicati su area privata. Per metro lineare e per la profondita di 1 metro convenzionale.

Categoria prima euro 13,50

Categoria seconda euro 11,57

Categoria terza euro 10,85

V Occupazioni distributori di carburante. Per ogni mq e per anno.

Categoria prima euro 13,50

Categoria seconda euro 11,57

Categoria terza euro 10,85

VI Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di pubblici servici con cavi, e con

condutture soprastanti e sottostanti il suolo, nonché con impianti o qualsiasi altro

manufatto compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura

complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione in euro 0,79

per ogni utente.

In ogni caso la tariffa non può essere inferiore a euro 528,34. La medesima misura di euro

528,34 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente

punto VI effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

La tariffa verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo

della vita, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento.

Per le annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato

sulla base delle modalità di cui all'art.38 con riferimento alla misura della tariffa minima di

€ 0,79 ridotta del 90%.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno

precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di

ciascun anno.

Art. 40 - Tariffe occupazioni temporanee.

I Occupazioni temporanea di suolo pubblico - tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima euro 1,90

Categoria seconda euro 1,66

Categoria terza euro 1,32

II Spettacolo viaggiante - Tariffa giornaliera per mq

Categoria prima euro 0,16

Categoria seconda euro 0,13

Categoria terza euro 0,13

III Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giorn. per mq

Categoria prima euro 0,92

Categoria seconda euro 0,79

Categoria terza euro 0,79

IV Occupazioni con tende

Categoria prima euro 0,66

Categoria seconda euro 0,58

Categoria terza euro 0,53

V Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%

Categoria prima euro 0,26

Categoria seconda euro 0,21

Categoria terza euro 0,20

VI Mercato settimanale - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima euro 0,48

Categoria seconda euro 0,42

Categoria terza euro 0,40

VII Commercio su aree pubbliche - Tariffa giornaliera per mq

Categoria prima euro 0,66

Categoria seconda euro 0,58

Categoria terza euro 0,53

VIII Attività edilizia - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima euro 0,63

Categoria seconda euro 0,53

Categoria terza euro 0,46

 

Art. 41 - Modalità tariffarie.

I. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone

concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole

fattispecie (es. parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari,

ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene

applicato il canone di cui al presente regolamento.

II. Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia

alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 9 comma 7 del D.Lgs.

l5.11.1993 n 507 e 26 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta

sulla pubblicità.

III. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo

pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o

soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si

assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione

della relativa tariffa.

Capo III. Prescrizioni finali.

Art. 42 - Norma di rinvio.

I. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e

specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e

regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art 43 - Vigenza del regolamento.

I. Il presente regolamento entra in vigore il I gennaio 2000. Con la medesima

data viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa di

occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 136 del 07/091994.

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi Generali

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di occupazione

Art. 4 – Occupazioni d’urgenza

Art. 5 – Domanda di occupazione

Art. 6 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione

Art. 7 – Durata dell’Occupazione

Art. 8 – Occupazioni abusive

Capo II – Prescrizioni Tecniche

Art. 9 – Esecuzione di lavori e di opere

Art. 10 – Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 11 – Autorizzazione ai lavori

Art. 12 – Occupazioni occasionali

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Decadenza della concessione o dell’autorizzazione

Art. 15 – Revoca della concessione o dell’autorizzazione

Art. 16 – Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione

Capo III – Tipologie di occupazioni

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini

Art. 19 – Passi carrabili

Art. 20 – Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti

Art. 21 – Affissioni e pubblicità

Art. 22 – Spettacoli viaggianti

Art. 23 – Banchetti per la raccolta di firme, distribuzione materiale, lotterie

Art. 24 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

Art. 25 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio

Art. 26 – Occupazioni per attività edilizia

Art. 27 – Norma di rinvio

TITOLO III – DISPOSIZIONI TARIFFARIE

Capo I – Modalità applicative

Art. 28 – Criteri di imposizione

Art. 29 – Versamento del Canone

Art. 30 – Soggetto Passivo

Art. 31 – Riduzioni

Art. 32 - Esenzioni

Art. 33 – Sanzioni e contenzioso

Art. 34 – Diritto di interpello

Art. 35 – Controlli

Capo II – Determinazione delle tariffe del canone

Art. 36 – Determinazione della misura base

Art. 37 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche

attività

Art. 38 – Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 39 - Tariffe delle occupazioni permanenti

Art. 40 – Tariffe occupazioni temporanee

Art. 41 – Modalità tariffarie

Capo III – Prescrizioni finali

Art. 42 – Norma di rinvio

Art. 43 – Vigenza del regolamento.

Allegato " A "

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE DEL COMUNE DI BRONTE

CATEGORIA PRIMA

Viale CATANIA;

Piazza ROSARIO;

Corso UMBERTO I°;

Piazza E. CIMBALI;

Piazza PIAVE;

Piazza SPEDALIERI;

e le strade adiacenti alle suddette vie entro i 100 metri;

Castello NELSON.

CATEGORIA SECONDA

Tutte le strade e piazze ricadenti all’interno delle seguenti vie comprese:

Viale CAV. V. VENETO;

Viale della REGIONE;

Viale A. GRASSIA;

Via ETNA;

Via MESSINA;

Via MAD. del RIPARO;

Piazza AVV. V: CASTIGLIONE;

Via ROMA;

Via CARD. DE LUCA;

Piazza CADORNA;

Via MART. DI VIA FANI;

Via SIMETO;

Via A. DUCA D’AOSTA;

Via MARCONI

con esclusione di quelle inserite nella 1^ Categoria.

CATEGORIA TERZA

Tutte le rimanenti aree di circolazione non comprese nella Prima e nella Seconda

Categoria.