Il presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares – le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
E’ escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.
In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l’applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (comma 649).
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Pagina aggiornata il 20/02/2024